Legge sulla caccia, oggi 29 dicembre 2022 è stata approvata definitivamente la modifica alla legge 157/1992, nella parte relativa all’attività di controllo dei danni causati dalla fauna selvatica.

Alla legge sulla attività venatoria è stato interamente sostituito il vecchio art. 19 ed è stato aggiunto anche un nuovo articolo cioè l’articolo 19-TER

Il comma 447 della legge di bilancio ha modificato l’articolo 19 della legge 157/1992, e l’articolo 19 è stato sostituito dal nuovo art. 19

Il comma 448 della legge di bilancio dopo l’arto 19-bis della legge 157/1992 è stato inserito il seguente art. 19-ter

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Questi sono i nuovi articoli della legge:

( nuovo articolo )

ART. 19

( CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorioprevia frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l’eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

( nuovo articolo )

ART. 19-TER

( PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA)

 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

3. Le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria sono attuate anche nelle zone vietate alla cacciacomprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

DANNI DA FAUNA SELVATICA IN PARTICOLARE DAGLI UNGULATI

Infine il comma 449 della legge di bilancio ha stabilito che per fronteggiare l’emergenza esistente sul territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all’art. 24 della legge 157/1992 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2023.

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Le nuove modifiche alla legge sulla caccia sono chiare, comunque lo studio legale pubblicherà un breve commento cioè una spiegazione semplice, pratica e sintetica sulle nuove modifiche introdotte alla legge 157 del 1992 per il controllo della fauna selvatica.

Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto in BALISTICA FORENSE. Esperto di BALISTICA VENATORIA.

6 pensiero su “MODIFICA LEGGE SULLA CACCIA: approvate le modifiche per il controllo della fauna selvatica”
    1. È sacrosanto difendere il bene comune quindi si rende necessario creare equilibri sani ed equi a difesa degli interessi di tutti.
      Sono d’accordo su i provvedimenti intrapresi. Complimenti!!

    1. Complimenti x il provvedimento in questione, speriamo che venga attuato in maniera corretta dove serve e che si raggiungano buoni risultati…..

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