Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza importantissima, in materia di silenzio inadempimento per istanze di riesame e revoca del divieto detenzione armi. 

Decisione eccellente, destinata ad affermare e suggellare un principio fondamentale in materia di riesame e revoca del divieto detenzione armi, già affermato da molti Tribunali Amministrativi Regionali.

Principio che noi dello studio avevamo sempre sostenuto con forza.

Inoltre, questa importantissima sentenza “ spazza via” la leggenda metropolitana (non prevista da nessuna norma di legge) di dover aspettare 5 anni prima di presentare nuove istanze o richieste di riesame e revoca in autotutela.

Riteniamo che tale sentenza affermi delle linee guida importantissime, valevoli su tutto il territorio nazionale, in materia di silenzio inadempimento sul divieto detenzione armi e istanza di riesame e revoca in autotutela.

IL CASO

Una persona si è rivolta al nostro studio legale, per chiedere di eliminare il suo divieto di detenzione armi.

L’interessato già diverse volte, tramite altri legali,  aveva provato a chiedere il riesame e la revoca del divieto detenzione armi alla Prefettura, non ricevendo mai alcuna risposta.

A seguito dell’incarico professionale, il nostro studio legale, ha provveduto a depositare ben 2 istanze di riesame e revoca in autotutela, del divieto detenzione armi senza ricevere alcuna risposta dall’organo competente.

Decorsi i termini di legge, abbiamo provveduto a inoltrare il ricorso al tribunale Amministrativo della Basilicata.

Il tribunale amministrativo di primo grado, aveva respinto il ricorso, con una succinta motivazione, poco convincente e soprattutto poco conforme alle normative vigenti e alla giurisprudenza decisamente maggioritaria, che negli anni si è formata in questa particolare materia, uscendo un po’ dagli schemi.

Eppure nel ricorso di primo grado, sono stati ben evidenziate le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali, che impongono alla P.A. di provvedere in ordine alle istanze di riesame e revoca in autotutela, avverso il silenzio-inadempimento, non ultimo l’ottima sentenza del TAR Piemonte n. 645/2023 emessa il 22/06/2023, che aveva anche condannato la Prefettura al pagamento del contributo unificato a favore del ricorrente oltre a disporre che la stessa provvedesse sulla nostra istanza di riesame e revoca in autotutela, del divieto detenzione armi.

Il Consiglio di Stato con una sentenza davvero perfetta, ben fatta, ampiamente motivata e davvero ineccepibile dal punto di vista giuridico, ha annullato la sentenza di primo grado, disponendo che la Prefettura interessata, si dovesse necessariamente pronunciare sulla domanda di revoca e riesame del divieto detenzione armi.

Inoltre, il Consiglio di Stato, ha ribadito e sugellato un concetto fondamentale, destinato ad essere una sorta di linea giuda per tutta la materia, valevole su tutto il territorio nazionale, confermato l’illegittimità del silenzio-inadempimento in caso di mancata risposta ad una istanza di riesame e revoca del divieto detenzione armi.

In buona sostanza, la P.A. in questa materia del diritto amministrativo delle armi, ha l’obbligo di rispondere !

CONCLUSIONE

La causa è stata vinta, la Giustizia Amministrativa di secondo grado ha statuito che:

1) La Prefettura ha l’obbligo di rispondere alle istanze di riesame e revoca depositate nell’interesse dell’assistito;

2) Che la mancata risposta ad una istanza di riesame e revoca in autotutela è illegittima;

3)Nessuna legge prevede un termina di 5 anni per poter presentare istanze di riesame e revoca in autotutela, anzi tale termine talvolta richiamato è del tutto arbitrario;

4) È doveroso per la P.A. dare riscontro alle istanze del ricorrente, quando quest’ultime rappresentino vizi di legittimità del provvedimento, originari o sopravvenuti, o comunque la non conformità dello stesso a un quadro di interessi ( pubblici e privati);

Anzi il Consiglio di Stato è andato oltre, e ha ribadito che in base alle modifiche introdotte dalla L. 6/11/2012, n. 190, il legislatore sembra aver avvallato l’idea di un generale dovere di riscontro, anche a fronte di istanze manifestamente inammissibili o infondate.

CONSIDERAZIONI

Giustizia è stata fatta, è stato affermato e ribadito un principio importantissimo in questa materia da parte del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa.

Si ringraziano tutti gli avvocati dello studio che hanno partecipato alla redazione degli atti e alla elaborazione degli scritti difensivi.

Soprattutto si ringrazia e si apprezza il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, per aver fatto finalmente estrema chiarezza ed in modo molto dettagliato in punto di diritto, su questa complessa e articolata materia, con una sentenza davvero molto importante destinata a diventare una linea guida per il futuro in questa materia.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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