Il caso si è risolto, le armi sono state restituite, la licenza di porto di fucile è stata restituita ed il procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile si è chiuso con l’archiviazione.

Quando la Questura effettua una precisa, puntuale e approfondita  istruttoria, senza tralasciare alcun particolare, leggendo attentamente le note difensive e soprattutto( per maggiore verifica e integrazione dell’istruttoria) dispone l’audizione dell’interessato.

Davvero un ottimo lavoro.

IL CASO

Un signore si è rivolto al nostro studio legale a seguito del ritiro cautelativo delle armi, della licenza di porto di fucile e per la contestuale apertura del procedimento amministrativo per la revoca della licenza di porto d’armi.

Il ritiro cautelativo delle armi ed il conseguente procedimento per la revoca della licenza, è scaturito a seguito  di una situazione di incompatibilità ( presunta incompatibilità abbiamo noi sostenuto)di familiare convivente.

Ciò che si contestava, la incompatibilità del familiare convivente rispetto al legale detentore delle armi e possibilità di “abuso delle armi”( tra l’altro eccellenti persone dal punto di vista morale, sociale e comportamentale sia del detentore delle armi che del familiare convivente). 

A seguito del ritiro cautelativo e del preavviso di apertura del procedimento, appunto la persona interessata si è rivolta a nostro studio legale, conferendoci apposito mandato per partecipare al procedimento amministrativo di diritto amministrativo delle armi.

Noi abbiamo opportunamente partecipato al procedimento, attraverso note e osservazioni su questioni di fatto e di diritto amministrativo delle armi, insomma abbiamo fatto ciò che la legge ci consente di fare e ciò che l’incarico professionale prevede.

La Questura ha letto attentamente le nostre osservazioni e motivazioni, con scrupolo e professionalità e si è convinta della bontà delle stessa, e, ad integrazione ulteriore dell’istruttoria procedimentale ( al fini di approfondire maggiormente la questione), ha disposto l’audizione personale dell’interessato.

A seguito di questo ulteriore passaggio di istruttoria, la Questura ha disposto la restituzione delle armi, la restituzione della licenza di porto di fucile e infine la chiusura del procedimento di revoca della licenza, con l’archiviazione.

TESTUALMENTE SCRIVE LA QUESTURALetta la memoria pervenutaci da parte del legale dell’interessato, con la quale ha dato riscontro alla citata comunicazione ex artt 7 e ss L. 241/90 del 09/10/2023;

Omissis

ESAMINATO il contenuto delle dichiarazioni e impegnative, rese e sottoscritte dal titolare della citata autorizzazione in data ****2024, in sede di diretto confronto e contraddittorio con l’intestato Ufficio in relazione a quanto sopra divisato, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e ss L. 241/90, che consente a questo Ufficio, nei limiti di cui alla presente motivazione, di contemperare le esigenze di pubblica sicurezza con l’interesse dell’istante al mantenimento del chiesto titolo;

RILEVATO: che quanto eccepito in termini di criticità nell’ambito del contesto familiare non costituisce causa di ostatività assoluta, vincolata ipso iure, ai sensi degli artt. 11 c.1 e 43 c.1. del TULPS;

omissis

RIMARCATO: che “ le situazioni di convivenza non sono neutre ai fini delle valutazioni dell’Amministrazione, posto che i provvedimenti inibitori in materia di armi possano essere legittimamante applicati anche ai casi in cui, pur non potendosi imputare nulla all’intestatario del titolo, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse potenzialmente accessibili ad un terzo( convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di ritenere sussistente una situzione di inaffidabilità “( sent. TAR Parma, 10/01/2018 n. 20);

RILEVATOche il contesto familiare ad ambientale costituiscono sempre un fattore di valutazione in tema di affidabilità nel settore;

STIMATOche alla luce degli atti acquisiti, che possa allo stato procedersi all’archiviazione dell’avviato procedimento di revoca ed alla conferma e mantenimento della licenza in argomento in favore del nominato in premessa, il quale dovrà, però, serbare, in ambiente/locale/stanza di riservato uso nell’abitazione di residenza e in apposito e specifico armadio blindato/cassaforte, con chiavi/dati di combinazione a disposizione unicamente del medesimo, le armi e munizioni possedute, con l’osservanza scrupolosa di ogni cautela di legge e delle prescizioni imposte nel presente provvedimento;

LETTI : la Legge 18/06/1969 n. 323; gli artt. 9,10,11,42,43 del TULPS, approvato con il R.D. 18/06/1931 n. 773; gli art. 20 e 20-bis della L. n. 110/1975 e ss della L. 07/08/1990 n. 241;

DISPONE

L’archiviazione dell’avviato procedimento di revoca e la conferma del titolo in argomento in favore del sig. ********** in premessa generalizzato, 

Omissis

***  *** ***

CONCLUSIONI

La Questura ha archiviato il procedimento di revoca del porto d’armi nel confronti dell’interessato, ha disposto la restituzione delle armi ritirate cautelativamente e la restituzione del relativo porto d’armi.

CONSIDERAZIONI: abbiamo voluto riportare parte del testo del provvedimento amministrativo, non solo perché il caso del nostro assistito si è risolto bene, ma soprattutto perché riteniamo che la Questura abbia fatto un ottimo lavoro, con una approfondita istruttoria e alla fine ha emesso un provvedimento molto importante, soprattutto molto logico e ben motivato in punto di diritto a cui fare riferimento nella materia del diritto amministrativo delle armi e delle licenze.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto in BALISTICA FORENSE. Esperto di BALISTICA VENATORIA.

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