Oggi parliamo del caso o di casi di sospensione del porto d’armi da parte della Questura senza un termine di durata.

Partiamo dal principio che non è consentita la sospensione dell’efficacia di una licenza di porto d’armi senza un termine e/o  “fino all’esito del procedimento penale” giacchè la sospensione ha natura precauzionale limitata e quindi deve essere a tempo determinato, cioè deve avere un termine.

La sospensione della licenza di porto d’armi costituisce un provvedimento di natura cautelare( precauzionale, provvisorio), e deve essere limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento.

La sospensione del porto d’armi deve necessariamente essere a tempo determinato cioè deve contenere un inizio e una fine.

Nel caso di cui trattasi, la Questura ha sospeso il porto d’armi uso caccia all’interessato “ fino all’esito del procedimento penale e “ di tutte le pendenze a suo carico”, così facendo si violerebbe il limite temporale massimo previsto.

Ad esempio se un procedimento penale dura 10 anni, (come spesso succede in italia), la licenza di porto d’armi deve essere sospesa per 10 anni? NO di certo, la cosa appare a dir poco improponibile.

Nel caso di specie, l’interessato ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, evidenziando tutte le illogicità e le criticità del provvedimento di sospensione fatto “ a tempo indeterminato”, evidenziando anche che la Questura ha proceduto ad una valutazione del tutto generica e astratta e non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalla parte.

Il Tribunale in sede di giudizio ha avuto modo di accertare che difatti, la valutazione della Questura sul “pericolo di abuso” del titolo è stato desunto non già da una valutazione concreta degli elementi emersi in sede di istruttoria, ma è stato dedotto dalla semplice sussistenza di indagini penali oltre a non recare un termine di sospensione della licenza.

Il Tribunale amministrativo adito ha avuto modo di esplicitare principi ormai pacifici in giurisprudenza:

1) “ l’efficacia della licenza di porto d’armi può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario“;

2) “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che lo dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.

In conclusione: il ricorrente ha vinto la causa perché un provvedimento di sospensione del porto d’armi oltre a dover fare un prudente apprezzamento e ad esplicitare le concrete ragioni che lo giustificano, deve contenere il termine di durata della sospensione.

Sentenza del 18 maggio 2020

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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