Nel momento in cui si ereditano delle armi ovvero vengono rinvenute armi su cui si ha un diritto di eredità, occorre provvedere subito a fare denuncia delle stesse e poi richiedere un permesso per la detenzione delle armi se non si ha già un porto d’armi.

Oggi parleremo di un caso di armi ereditate, divieto di detenzione armi e omessa denuncia di armi.

Il Prefetto del luogo ha emesso un divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, in quanto gli interessati sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria ordinaria penale per omessa denuncia di armi e munizioni ereditate dai genitori.

Occorre premettere che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, non ha natura sanzionatoria, ma natura cautelare e preventiva diciamo, cioè lo spirito della legge non è quello di punire ma di evitare e prevenire possibili abusi.

Infatti, il divieto di detenzione armi può essere emesso anche nei casi in cui non sia stato segnalato un reato penale.

Da ciò ne deriva che il giudice amministrativo deve valutare se la Amministrazione non abbia emesso un divieto di detenzione armi, viziato e irrazionale, nonché lo stesso provvedimento di divieto deve avere una congrua motivazione.

Il questo caso il divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti emesso dalla Prefettura è stato annullato, siccome si basava solo ed esclusivamente sulla segnalazione cioè sulla denuncia alla Autorità Giudiziaria, della omessa denuncia di armi e munizioni ereditate dai defunti genitori.

Dalla analisi della documentazione processuale il giudice amministrativo ha avuto modo di constatare, che gli eredi non sapevano dell’esistenza delle armi, in quanto quest’ultime erano appunto detenute nella abitazione dei loro defunti genitori e gli stessi eredi vivevano già da tempo in altre abitazioni diverse.

Dagli atti processuali è emerso che gli eredi sono venuti a conoscenza della presenza di armi, solo dopo essere stati contattati dai carabinieri del luogo.

In base a tali elementi, il giudizio sulla inaffidabilità dei ricorrenti non risulta motivato adeguatamente e per tanto non si può giustificare un divieto di detenzione armi sul solo presupposto che gli eredi siano stati denunciati per omessa denuncia di armi( scusate il gioco di parole), che erano legittimamente detenute dai genitori defunti.

Del resto il fatto che gli eredi abitassero già da tempo in un’altra abitazione non è risultata smentita.

Premesso che il divieto di detenzione armi deve essere svincolato dal giudizio penale( perché abbiamo detto non ha carattere sanzionatorio), in questa circostanza gli eredi sono anche stati assolti nel processo penale innanzi al giudice ordinario, in quanto si è dimostrato che questi già da tempo vivevano in altre abitazioni diverse da quella dei genitori e addirittura risultata verosimile l’ipotesi che non avessero assidue frequentazioni con i genitori avendo ognuno una propria abitazione;

quindi nel giudizio penale non si è raggiunta la prova che gli stessi fossero a conoscenza della presenza di armi nella abitazione dei loro genitori( come già detto legalmente detenute).

In conclusione: il ricorso è stato accolto e il provvedimento di divieto di detenzioni armi emesso dalla Prefettura è stato annullato.

Sentenza del 19.05.2022

CHIAMA LO STUDIO LEGALE PER UNA CONSULENZA Tel. 051/4198694

email studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it

Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *