Oggi parliamo del porto d’armi per difesa personale e porto di pistola.

Lo studio ha trattato casi di richiesta del porto d’armi per difesa personale e relativi  procedimenti.

Il porto d’armi per difesa personale per arma corta ovvero pistola, viene rilasciato dalla Prefettura su richiesta dell’interessato.

Tra le diverse sentenze, alcune in particolare meritano attenzione, perché ben fatte e con una attenta e puntuale valutazione dei casi, tali da rappresentare delle “linea guida” sul punto,  c.d. giurisprudenza più avveduta.

Perché possa essere rilasciato un porto d’armi per difesa personale, occorre che la persona sia esposta ad un pericolo concreto, attuale, cioè deve integrare il requisito del c.d. “ dimostrato bisogno”.

Si possono verificare casi dove una persona, già era in possesso del porto d’armi per difesa personale, ma successivamente si è visto negare il rinnovo senza motivo.

In tali casi, secondo un importante principio del Consiglio di Stato: “mentre l’Autorità può sicuramente decidere di cambiare orientamento, sull’autorizzazione al porto d’armi, dall’altro per farlo ha l’obbligo di utilizzare una motivazione rafforzata”( Cons. Stato, sent. del 3 luglio 2018).

In presenza di una persona ligia al dovere, che ha avuto il rinnovo per decenni ininterrotamente, e, in assenza di forme di abuso dell’arma, la licenza deve essere rinnovata.

Nel caso poc’anzi menzionato, il Consiglio di Stato è giunto a questa conclusione, in quanto nel provvedimento amministrativo di diniego:

  1. non vi era alcuna motivazione rafforzata che teneva conto dei fatti oggettivi;
  2. non erano indicate le motivazioni per cui la amministrazione ha cambiato orientamento rispetto ai precedenti rinnovi;
  3. veniva solo fatto cenno ad una non meglio precisata “ direttiva” del Ministero dell’Interno.

Il Consiglio di Stato, ha ricordato, che l’amministrazione dell’Interno, con le sue articolazioni periferiche che operano sul territorio, possono effettuare valutazioni in merito generali, per il rilascio del porto d’armi per difesa personale, tenendo conto delle diverse situazioni.

Tuttavia nei criteri generali restrittivi, idonei a legittimare il diniego del rinnovo, non vi era traccia nell’istruttoria e nel provvedimento impugnato, pertanto, il Cons. Stato, con la sent. del 3 luglio 2018, ha ribaltato la decisione del TAR.

Quest’ultima decisione rappresenta una ottima e ben motivata massima giurisprudenziale, che può essere una “linea guida” di riferimento.

L’elevata discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione, deve essere esercitata secondo principi di trasparenza, razionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in coerenza con l’agire della P.A. e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò possa trasmodare nell’irrazionalità manifesta.

Pertanto: “ se il potere discrezionale può essere esercitato anche in senso difforme all’istanza dell’interessato, la P.A. non può esimersi dall’indicare, nella motivazione dell’eventuale atto di diniego, il mutamento delle circostanza, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni precedenti, il porto d’armi per difesa personale”( Cons. Stato, sent. 2450 del 2008).

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Per le richieste ex novo di porto d’armi per difesa personale, possiamo evidenziare che per consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l’istanza volta ad ottenere la licenza di porto d’armi per difesa personale deve essere vagliata non già in astrato, ma in concreto, alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità, che si sostanzia nell’espressione di una valutazione in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell’affidabilità desunto dalla sua condotta, globalmente considerata ( Cons. Stato, sent. del 14.06.2012 ), quest’ultima una massima di grande interesse giuridico.

Pertanto:  “ ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche alla luce della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità” ( TAR Campania sent. del 2017).

Se non emergono nel suo insieme e nel compendio istruttorio, indici sintomatici di una personalità violenta, e stante il “dimostrato bisogno”, valutato in concreto, il porto d’armi per difesa personale deve essere concesso.

Conclusione: secondo questo importante orientamento giurisprudenziale, per il porto d’armi per difesa personale deve essere fatta una valutazione non in astratto ma in concreto e con una lata discrezionalità.

Compatibilmente con gli impegni professionali, lo studio prossimamente tratterà l’argomento alla luce di una recentissima pronuncia giurisprudenziale molto interessante.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto in BALISTICA FORENSE. Esperto di BALISTICA VENATORIA.

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