In molti ci hanno chiesto e ci chiedono, cosa vuol dire il termine “ inaffidabilità ”, che spesso viene scritto nei provvedimenti di mancata concessione della licenza di porto d’armi oppure svarioni e talvolta non del tutto logici provvedimenti, di revoca della licenza di porto d’armi e di divieto detenzione armi.
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Il concetto di persona “inaffidabile all’uso delle armi” è un concetto tanto usato quanto vago.
Diversi sono stati gli sforzi per ricondurre questo concetto molto ampio e non ben definito, ad uno schema o concetto giuridico, un po più circoscritto e meno vago.
Molto spesso persone si sono viste recapitare provvedimenti ingiusti a dir poco, con la dicitura “ PERSONA INAFFIDABILE ”, il che non solo mortifica la persona per la revoca o la mancata concessione della licenza oppure per un divieto di detenzione armi, ma anche il sentirsi dire dalla P.A. di essere “INAFFIDABILE” non proprio è una bella cosa.
Il tutto si amplifica, quando di fatti nella vita privata e lavorativa, i cacciatori, i legali possessori di armi e aspiranti tali, sono persone normali, esemplari nel comportamento, che magari per una banalità e/o equivoco ovvero per eccesso di distonia della funzione pubblica e di burocrazie contorte obsolete, si vedono negata o revocare la licenza di porto d’armi.
Vediamo di capire cosa vuol dire “inaffidabile” all’uso delle armi.
Siccome il significato è molto vago e non definito, ci si è sforzati di dare un perimetro più o meno definito a questo termine.
La ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni al porto d’armi che essenzialmente consiste nell’evitare che esse vengano rilasciate « a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l’incolumità e per l’ordine pubblico »; che, tuttavia, « per giustificare il diniego è necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici di una personalità violenta, di un’inclinazione a risolvere situazioni di conflittualità o di attentare all’altrui patrimonio anche con ricorso alle armi. È quindi necessario operare una prognosi ex ante circa l’idoneità del soggetto a garantire un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine sociale » (Cons. Stato, sentenza n. 3199 del 2020).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il provvedimento di diniego di porto di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza di sufficienti garanzie di non abusare delle armi (T.A.R. Veneto, n. 812/2019).
Ci si augura che il legislatore modifichi tale imprecisione o stortura del sistema normativo, ormai obsoleto, vecchio e molto risalente nel tempo, in modo che onesti cacciatori e onesti cittadini, non si sentano più etichettati come “ persone inaffidabili” per ogni banalità e talvolta per cose inconsistenti ed effimere.
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