Omessa custodia di armi o incauta custodia di armi

Buon giorno avvocato, nelle discussioni che spesso facciamo nel nostro circolo di cacciatori, ci è stato chiesto da diverse persone, le differenze tra omessa custodia di armi della Legge del 1975 e omessa custodia del codice e l’incauta custodia.   Ci potrebbe chiarire la differenze?

Si ringrazia anticipatamente.

A.T.

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Grazie per la domanda, quesito molto ricorrente, molte persone ci hanno chiesto la stessa cosa.

Innanzi tutto l’art. 702 del codice penale, rubricato omessa custodia di armi è stato abrogato ( cancellato) da una legge del 1991, quindi non esiste più.

Oggi gli articoli in vigore per i casi di omessa custodia o incauta custodia sono l’art. 20 e l’art. 20-bis della legge del 1975 n. 110.

Oggi vi parliamo dell’art. 20-bis legge 1975;

invece, l’art. 20 della legge del 1975, sarà trattato successivamente e separatamente per non creare confusione.

Si può dire che l’art. 20-bis prevede due figure di reato:

 a) incauto affidamento di armi;

 b) e l’omessa custodia( anche se secondo autorevole dottrina sarebbe meglio parlare nel secondo caso di incauta custodia per non fare confusione con l’OMESSA CUSTODIA prevista dall’art. 20 ).

La differenza tra le due figure, sta nel fatto che l’omessa custodia prevista dall’art. 20 è a carattere generale e serve per prevenite furti da parte di ignoti.

La figura dell’incauto affidamento o incauta custodia prevista invece dall’art. 20-bis è speciale, e, prevede il comportamento da tenersi nei confronti di conviventi, parenti, domestici, minori o incapaci che possono trovarsi in una situazione più favorevole per poter accedere alle armi e/o venire in possesso di armi.

Di conseguenza l’art. 20 e art. 20-bis non possono mai concorrere, perché la norma speciale prevale su quella generale.

L’ultimo comma dell’art. 20-bis, ( omessa custodia o incauta custodia) prevede una caso particolare ovvero quando la fattispecie si verifica in zone di caccia oppure in poligoni di tiro e dove si svolge una attività sportiva.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 20-bis:


“ Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.

 
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.


Si applica la pena dell’ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:


a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell’articolo 1 ( armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra) o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni “.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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