Specialisti delle leggi sulle armi e sulla caccia

Oggi parleremo del ritiro cautelativo di armi e di un importate provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale del 5.05.2022

Giungono diverse questioni e casi di ritiro cautelativo di armi, munizioni e materiali esplodenti.

Vediamo di fare chiarezza.

Una legge del 2013, fatta male e applicata peggio, ha modificato l’articolo 39, dando la possibilità agli agenti di pubblica sicurezza, carabinieri ed in generale alle forze dell’ordine di effettuare il c.d.  ritiro cautelativo di armi.

Tale norma pare essere stata scritta nel solo intendo di “vessare” il povero cittadino che è appassionato di armi, di caccia e di tiro sportivo. Rimandando ad un articolo successivo la spiegazione e le critiche su tale legge, sinteticamente ci limitiamo in questa sede a dire che questa legge è palesemente incostituzionale per lesione del diritto di difesa oltreché sbagliata per la sua incoerenza nel sistema.

Questa legge ha dato un potere spropositato alle forze dell’ordine di ritirare le armi ad ogni cittadino per delle banalità senza gli opportuni contrappesi e garanzie e talvolta viene fatto un uso “largo” direi “arbitrario e senza limiti” di questa norma ovvero si procede in modo “indiscriminato” a ritirare armi, per le questioni più disparate a discapito sempre del cittadino.

In un ordinamento normale non si può attribuire un così grande potere ad agenti di PS, ma vi deve essere necessariamente un vaglio e una verifica sul ritiro di armi ovvero ci devono essere dei contrappesi e delle verifiche sui presupposti.

Di fronte ad un ritiro di armi, il cittadino molto spesso non sa neppure come difendersi e come comportarsi.

In un sistema democratico normale, un sequestro di un bene qualsiasi deve essere convalidato da un magistrato terzo e assistito da garanzie ulteriori quali le impugnazioni ad esempio al tribunale del riesame, cosa che non avviene nel caso del ritiro cautelativo di armi.

Allora bisogna distinguere due casi per potersi muovere ed agire:

  1. quando vi è il ritiro cautelativo di armi e vi è il divieto di detenzione armi emesso dalla autorità amministrativa;
  2. quando vi è il ritiro cautelativo di armi e non vi è il divieto di detenzione armi e l’amministrazione competente non provvede su tale fatto;

la questione non è di poco conto, con riferimento ai procedimenti da attuare per ottenere la restituzione delle armi.

Attualmente l’unico rimedio esperibile è il ricorso in autotutela al Prefetto e poi il ricorso  al TAR per chiedere un provvedimento cautelare e urgente.

Può capitare che chi procede al ritiro cautelativo delle armi, può appartenere ad un ufficio diverso della Prefettura e pone in essere atti riferibili alla propria amministrazione e quindi questi sono immediatamente ricorribili contro l’ufficio che li ha posto in essere.

Ci spieghiamo meglio.

Potrebbe succedere che il Prefetto non intende procedere o ancora non procede, ed il cittadino attende mesi e mesi se non addirittura anni con il suo patrimonio di armi “buttate” in qualche caserma senza uno specifico seguito e senza che qualcuno si preoccupi di restituirle al legittimo proprietario, a fronte di un “ritiro cautelativo improvvisato”.

A tal proposito un provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale del 5.05.2022 ha stabilito nel caso specifico, che il ritiro cautelativo era stato disposto da una amministrazione distinta rispetto a quella alla quale è stata inoltrata la richiesta di restituzione e di cui si assume l’illegittimità.

Non avendo l’amministrazione ovvero la Prefettura provveduto materialmente al ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS, non appariva a prima vista predicabile un presunto inadempimento all’obbligo di provvedere in ordine alla relativa restituzione né di riscontrare la domanda del privato.

Lo stesso tribunale ha assegnato alle parti 15 giorni, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione per chiarire e definire il tutto.

Inoltre il TAR nello stesso provvedimento del 5.5.22 ha avuto modo di chiarire, con riferimento al silenzio della p.a. ex art. 31 e 117 c.p.a., che la legittimazione passiva deve essere riconosciuta solo in capo alla amministrazione su cui grava l’obbligo di provvedere del quale viene dedotta l’inosservanza.

Ha osservato il tribunale che l’istanza in autotutela non interrompe i termini.

Conclusione: in caso di ritiro cautelativo di armi, munizioni e materiali esplodenti, il cittadino può chiedere la restituzione delle armi ed un provvedimento cautelare al Tribunale Amministrativo oltre alla istanza in autotutela nei confronti della amministrazione competente ovvero l’amministrazione che ha la legittimazione passiva nel caso specifico.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto in BALISTICA FORENSE. Esperto di BALISTICA VENATORIA.

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