Caso di mancato rilascio del porto d’armi per uso sportivo a causa di querele per minacce, ingiurie e danneggiamento, nonché per ricettazione, che si conclude bene per il ricorrente in quanto lo stesso da buon affidamento di uso delle armi, e le querele derivano da “atti di ritorsione”. Manca inoltre una valutazione della personalità del richiedente il porto d’armi.

Un signore presentava richiesta di rilascio di porto d’armi per uso tiro a volo alla questura territorialmente competente.

La questura comunicava all’interessato il preavviso di rigetto del rilascio del porto d’armi.

L’interessato presentava delle memorie nel procedimento dopo la comunicazione del preavviso di rigetto.

Nelle memorie si rappresentava che l’interessato, persona perbene, con normale stile di vita, fosse stato assolto dal reato di ricettazione e che gli altri due procedimenti penali, derivavano da due querele presentate da una sua vicina di casa per ripicca e per crearli fastidio.

L’interessato nelle sue osservazioni/memorie rappresentava che lui e la moglie avevano presentato esposti contro la vicina di casa, che nella sua abitazione aveva portato un numero elevato di cani randagi ovvero aveva adibito la sua abitazione a rifugio per cani randagi, con conseguenti precarie condizioni igenico-sanitarie che si ripercuoteva su tutto il vicinato.

Infatti il comune e le autorità preposte avevamo anche emesso una ordinanza nei confronti della signora al fine di intimare alla stessa di cessare l’attività di canile abusivo all’interno della propria abitazione.

Gli esposti erano stati presentati anche da alcuni condomini e vicini di casa, per segnalare le precarie condizioni igienico sanitarie che la signora aveva creato nel suo appartamento, dando rifugio ad un gran numero di cani randagi.

Nelle memorie l’interessato rappresentava alla questura che:

  1. lo stesso era stato assolto dal reto di ricettazione in quanto era inconsapevole della provenienza del bene oggetto di ricettazione;
  2. la signora del condominio aveva presentato querele ai fini di ritorsioni/intimidazione ovvero fare pressioni sullo stesso e farlo desistere dal fare esposti per le condizioni igenico-sanitarie.

La questura nonostante le osservazioni rigettava il rilascio del porto d’armi.

L’interessato con il difensore presentava ricorso e il tribunale competente annullava il rigetto del rilascio del porto d’armi, sul presupposto della carenza di istruttoria, e anche perchè il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate dall’interessato.

Il Tribunale riteneva verosimili le prospettazioni del ricorrente con riferimento al fatto che le querele per minacce, ingiurie e danneggiamento fossero soltanto una “ripicca” da parte della signora che aveva adibito il suo appartamento a canile abusivo.

Inoltre, anche il comune aveva emesso una ordinanza nei confronti della signora, intimando alla stessa di dismettere il canile abusivo creato nel suo appartamento.

Infine, il tribunale adito censurava nella motivazione il fatto che la Questura non avesse dato nessuna rilevanza alla “ condotta di vita orientata ad altissimi valori morali e sociali” del ricorrente, annullando il rigetto del rilascio del porto d’armi.

In conclusione il ricorrente vince la causa per il rilascio del porto d’armi uso tiro a volo.

SENTENZA DEL 28.02.2022

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto in BALISTICA FORENSE. Esperto di BALISTICA VENATORIA.

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