Guida in stato di ebrezza alcolica, il diniego della licenza di porto di fucile da parte della Questura e la sentenza di secondo grado che da ragione al ricorrente e annulla il diniego.

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La Questura aveva negato il rilascio della licenza di porto di fucile motivando soltanto sul fatto che al richiedente era stata revocata la patente per guida in stato di ebrezza alcolica, in violazione dell’art. 186, comma 2° del Codice della Strada.

Da tale episodio la Questura ha contetato la inaffidabilità del richiedente.

Si premette che mettersi alla guida in stato di alterazione dovuta ad alcool e ad altre sostanze psicotrope è vietato dalla legge oltre ad essere davvero una cosa sgradevole e pericolosa.

Per una corretta valutazione occorre mettere in correlazione il fatto con l’uso delle armi.

A seguito del diniego è stato fatto ricorso ma il TAR lo ha respinto.

Successivamente è stato interposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo le stesse argomentazione del giudizio di primo grado.

Già in sede di procedimento amministrativo è stata eccepita la non pertinenza del motivo posto a fondamento del respingimento della della Licenza di porto di fucile, sottolineando che il tasso alcolemico rilevato non era elevato e che l’episodio era unico ed isolato.

Nel ricorso è stato lamentato una illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere, sotto il profilo della falsità dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’illogicità e del difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l’Amministrazione richiamato a fondamento del diniego, UN SOLO comportamento, senza tuttavia svolgere ulteriori approfondimenti o indagini circa la personalità del soggetto.

In base al giudizio di secondo grado, sent. 2022 n. 07830, la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

In questa materia il legislatore affida alla Autorità di PS la formulazione del giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.

Il Consiglio di Stato, mutuando una sentenza della Corte Cost. del 1993 n. 440, ha statuito che dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi che regolano la materia, ne discende che l’ autorità amministrativa deve porre in essere un controllo più penetrante rispetto ai controlli che l’autorità deve fare per altre tipologie di concessioni e autorizzazioni diverse dal porto d’armi.

La tutela della sicurezza pubblica deve essere fatta con una analisi comparativa dell’interesse pubblico, primario, secondario nonché degli interessi privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.

L’Amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione tecnica di affidabilità in ordine al pericolo di abuso delle armi che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori.

Secondo la sentenza in esame, la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato che, se pur con riferimento alla discrezionalità tecnica della autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’ oggettivo margine di opinabilità ( Cons. Stato, sez. 4, 10/09/2014, n. 6050).

In sede di ricorso in appello è stato contestato il fatto che l’ebrezza alcolica non era elevatissima e che l’episodio era unico ed isolato.

Parimenti è stato contestato l’assenza di requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi, non solo perché l’amministrazione avrebbe omesso di porre in essere gli opportuni accertamenti per verificare la dipendenza o meno da alcool;

ma anche perché esisterebbero prove contrarie, evidenziate da certificazioni sanitarie rilasciate da strutture pubbliche.

Infatti il ricorrente a seguito di ritiro della patente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari periodici, volti a verificare l’effettiva dipendenza da alcool, che hanno escluso qualsiasi possibilità di abuso di alcool.

Infine è stato messo in evidenza, che si è trattato di unico caso isolato di guida in stato di ebrezza e che a seguito di accertamenti è stata rilasciata una nuova patente.

Secondo il Consiglio di Stato, il carattere del tutto isolato dell’episodio contestato, nonché gli esami specifici effettuati dall’appellante a fini di verificare la sussistenza di una situazione di dipendenza alcolica, non consentono di desumere una dedizione al consumo non moderato di sostanze alcoliche che potrebbe compromettere l’affidabilità all’uso delle armi.

La sentenza infine evidenzia come la P.A. si è limitata ad affermare la “inaffidabilità”, senza indicare le ragioni sulle quali si è fondato il giudizio, essendo necessario, sul piano motivazionale, che da un determinato comportamento, specialmente se isolato e privo di connessioni dirette con l’uso delle armi, siano evincibili i tratti della personalità dell’interessato che non depongono per il suo pieno affidamento e, quindi, giustifichino il diniego della licenza di porto d’armi.

CONCLUSIONE

Per queste argomentazioni il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di primo grado e il provvedimento di diniego della licenza di porto di fucile, compensando le spese legali in ragione della originalità e particolarità dell’oggetto del ricorso.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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