Oggi trattiamo un argomento molto interessante.

Partiamo col dire che il Tiro a Segno Nazionale (TSN) è cosa molto diversa dal Poligono Privato, sono due cose diverse, una il TSN possiamo definirlo “statale” diciamo, il Poligono Privato appunto Privato, le regole da applicare all’uno o all’altro sono un po’ diverse.

Detto questo la diversità si appalesa appunto in tutte le disposizioni applicabili.

Tralasciando per il momento, la discussione su come aprire, costruire e progettare un poligono privato e come un Tiro a Segno Nazionale, che sarà oggetto di futura trattazione, oggi ci limitiamo ad un commento importantissimo delle norme di sicurezza nel TSN e di una importante sentenza, molto articolata, della Corte di Cassazione.

Partiamo col dire, come normale che sia, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: << le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi non siano muniti dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, ……. è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi >>.

In tema di reati omissivi propri, l’effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare ( cfr. e Sez. 4, n. 123 del 11/12/2018 Ud.-dep. 03/01/2019).

Tale ricostruzione teorica muove dal rilievo che il garante è il gestore di un rischio.

Quindi occhio alle NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO.

IL CASO

Si è verificato un caso di omicidio e incendio colposi a seguito dei quali furono condannati il presidente del Tiro a Segno Nazionale, Direttore del Poligono del Tiro a Segno Nazionale, e il Direttore di Tiro/Commissario di Tiro del Poligono, per avere cagionato la morte di un tiratore del Poligono e un incendio all’interno del Poligono, per inosservanza delle norme sulla “Direttiva Tecnica per i poligoni chiusi a cielo aperto”, e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo omesso di predisporre il documento di valutazione rischi DVR, nella specie di quello relativo all’incendio e di non aver osservato le disposizioni di cui agli art. 15 e 18 D.Lgs n. 81/2008( TESTO UNICO NORME SICUREZZA SUL LAVORO) per non aver adottato le misure necessarie e adeguate alla prevenzione degli incendi( anche quelle previste dal D.M. del 10 marzo 1998 “ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”) e nell’evacuazione dei luoghi in caso di incendio.(cfr. Cass. Penale, Sez. 4, 28.07.2020 n. 22691)

Nel caso specifico sono stati condannati ad anni 1 e mesi 2 mesi di reclusione per omicidio colposo, il Presidente del TSN, Direttore del Poligono TSN, e il Direttore di Tiro/Commissario di Tiro del Poligono, che per violazione del D.Lgs 81/2008 cagionavano la morte di un tiratore dello stesso poligono per violazioni plurime in primis per inosservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cooperando tra loro, cagionavano l’incendio all’intero del Poligono.

Conclusione: Quindi occhio alle norme di sicurezza sul lavoro e ad altre direttive specifiche laddove ne è prevista l’osservanza.

Sappiamo bene che la mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro fa di gran lunga più morti e feriti rispetto all’utilizzo delle armi, non vi è paragone, e, proprio per questo, non bisogna demonizzare gli utilizzatori di armi ma occorre guardare più alle norme di sicurezza sul lavoro, che molto spesso vengono sottovalutate, la cui mancata osservanza fa di gran lunga più danni delle armi.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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