Nella revoca e ritiro di un porto d’armi uso caccia o di altro tipo, bisogna valutare bene se dal fatto emergono elementi idonei e concreti a ritenere che l’interessato possa abusare delle armi; di converso se non vengono in evidenza condotte violente, e, i reati per cui la persona è indagata o sotto processo non attengono all’abuso delle armi e alla violenza, il decreto di revoca va annullato.

Oggi parliamo di un caso di revoca e ritiro del porto d’armi uso caccia a causa della pendenza, nei confronti dell’interessato, di un procedimento penale, per reati che non attengono e non sono sintomatici di un abuso delle armi e non hanno nulla a che vedere con comportamenti violenti e pericolosi.

Dal procedimento penale a carico del ricorrente, non si potevano ricavare elementi idonei a ritenere che lo stesso potesse abusare delle armi, non venendo in rilievo condotte violente laddove il procedimento penale è scaturito da querele e denunce presentate terzi, per questioni di contrasto ed inimicizie.

Per giunta, il procedimento penale a carico del ricorrente non era ancora definito.

Da una attenta valutazione processuale è emerso che nonostante la situazione di conflittualità, non si sarebbe registrato alcun comportamento scorretto nell’uso delle armi, neppure sintomatico.

Sulla scorta di tali circostanze il tribunale ha affermato che per il giudizio prognostico negativo, la Questura, avrebbe dovuto fare un accurato approfondimento e una maggiore chiarezza in sede di istruttoria con valutazioni concrete e attuali.

Per tanto, il provvedimento è stato ritenuto carente sotto il profilo della istruttoria e della motivazione con particolare riferimento alle condotte sulla cui base è stato formulato il giudizio prognostico negativo che ha portato alla revoca del porto d’armi.

Un giudizio prognostico negativo deve essere attuale, tanto più quando trattasi di condotte non ancora accertate in sede penale e comunque non sintomatiche in via diretta ed immediata del possibile abuso nell’uso delle armi.

Conclusione: il provvedimento di ritiro e revoca del porto d’armi è stato annullato.  Il procedimento penale pendente non deve condizionare la valutazione sul porto d’armi se non attiene a comportamenti violenti e la valutazione di affidabilità deve essere autonoma rispetto al procedimento penale, soprattutto quando le condotte non sono sintomatiche in via diretta del pericolo di abuso delle armi e di violenza.

Sentenza del 10.11.2022

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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