Quando la Questura, ma anche la Prefettura, hanno intenzione di respingere una richiesta di rilascio o rinnovo di porto d’armi o emettere il divieto detenzioni armi, munizioni e materiali esplodenti, devono notificare all’interessato, il c.d. preavviso di diniego ex art. 10-bis.

Il preavviso di diniego ex art. 10-bis, è una comunicazione scritta, finalizzata ad informare l’interessato che sta per essere emesso un provvedimento negativo nei suoi confronti e contemporaneamente informare lo stesso che può presentare delle OSSERVAZIONI ( o memorie).

 Le OSSERVAZIONI, hanno una funzione importante e di garanzia, consentono all’interessato di presentare le proprie difese, prima che venga emesso il provvedimento negativo ovvero di diniego del rilascio o del rinnovo della licenza di porto d’armi.

Perché le OSSERVAZIONI sono importantissime ?

Le osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis sono importanti:

A) perché consentono all’interessato di difendersi prima che venga fatto il rigetto o diniego del porto d’armi;

B) perché la Questura deve darne conto nella motivazione, cioè se non ha tenuto conto delle osservazioni deve spiegare il perché, con argomenti logici e consistenti.

Se la motivazione del diniego del porto d’armi, non tiene conto delle osservazioni e non da adeguata spiegazione del perché sono state disattese, il diniego sarà illegittimo e quindi potrà essere annullato per i tipici vizi del provvedimento amministrativo.

QUINDI:

A) le osservazioni ( o memorie) devono essere scritte bene e non secondo il proprio pensiero del “giusto”, ma secondo le logiche del diritto amministrativo delle armi;

B) NON devono essere scritte secondo le logiche del diritto civile o penale.

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IL CASO

Una persona si era vista rigettare la richiesta di porto d’armi.

A seguito del rigetto o diniego, è stato proposto il ricorso al TAR, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, che ricordiamo è una cosa molto diversa dal Tribunale Ordinario, civile e penale.

L’interessato inizialmente aveva ricevuto il c.d. preavviso di diniego del porto d’armi ex art. 10- bis, a cui erano prontamente seguite le osservazioni.

La Questura aveva disatteso le osservazioni, facendo un diniego, senza una adeguata motivazione rispetto a quando dedotto dalla parte.

L’interessato aveva ricevuto una querela per minacce e lesioni, per dissidi che molto spesso possono succedere in ogni contesto ( familiare, di condominio, di vicinato, lavorativo ecc. ecc.) ma il procedimento si era concluso con esito favorevole.

FERMO restante che la P.A., avendo una propria autonomia, può decidere di non dare o negare il porto d’armi, anche in caso di assoluzione o ritiro della querela e/o archiviazione, ma deve dare conto nella motivazione, di quanto dedotto dalla parte, pena l’illegittimità e l’annullabilità del diniego.

In questo caso erano state disattese le osservazioni presentate nell’interesse del richiedente, senza una adeguata motivazione.

Nel ricorso sono stati contestati:

– violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 10-bis, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

– violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 39, 42 e 43 TULPS eccesso di potere per violazione del principo di buon andamento, per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento e travisamento dei presupposti;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 42  TULPS, in combinato disposto con il DPCM n. 214/2012, eccesso di potere.

Il tribunale amministrativo della capitale con la decisione n. 12522/2025, ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego del porto d’armi, assorbendo tutti i motivi di ricorso e considerando la mancata osservanza dell’art. 10-bis in ordine alle argomentazioni portate con le osservazioni nel procedimento amministrativo.

IN PARTICOLARE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA:

“ Deve premettersi che l’art. 10 bis, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, conseguente alla novellazione operata dal d.l. n. 76/2020, espressamente dispone che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’amministrazione deve far precedere il provvedimento di diniego dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, assegnando un termine al richiedente per la presentazione di osservazioni.

Precisa la prefata disposizione che: Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.”.

CONCLUSIONI

1) In caso di preavviso di diniego del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, devono essere presentate le osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis, secondo la logica del diritto amministrativo;

2) se il provvedimento finale non da conto nella motivazione, del perché è stato disatteso quanto dedotto dalla parte, il provvedimento di diniego del porto d’armi è illegittimo;

3) le osservazioni sono come le fondamenta di una casa, DEVONO essere costruite solide.! e con mestiere e competenza, altrimenti la casa non regge.!

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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