Un altro importante caso risolto dal nostro studio legale per un divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti di un signore della Sicilia che si è affidato a noi.
Vi illustriamo questo caso risolto perché come già detto, noi dello studio selezioniamo e vi riportiamo casi affrontati e risolti, per darvi una idea sulle problematiche più frequenti che possono capitare, ad ogni legale detentore di armi nel corso della sua vita.
NOTA: Tra le casistiche più frequenti di chi si rivolge al nostro Studio Legale, troviamo certamente quelle relative ai dissidi familiari o di altro genere.
Noi dello studio legale abbiamo affrontato tantissimi casi, dai più complessi come ad esempio “ omicidio colposo” per incidente con le armi ( con revoca porto d’armi e divieto detenzione armi ecc.), al caso davvero più “singolare…!!” di divieto detenzione armi, fatto per una banale multa comminata perché l’interessato non indossava la mascherina nel periodo del covid… assurdo!
In buona sostanza nel nostro lavoro abbiamo visto davvero di tutto!
IL CASO
Un signore siciliano dirigente di una azienda privata di famiglia, era stato denunciato da un familiare ( non proprio prossimo congiunto) per motivi pretestuosi e per dissapori e dissidi, per le ipotesi di reato di violenza privata e lesioni personali.
Il procedimento penale era iniziato nel 2017, proc. 4***3/2017 R.G.N.R. e veniva archiviato dal Tribunale penale di Agrigento in data 27/07/2021, per i seguenti motivi: “ la mancanza di elementi di prova attendibili ed estrinseci in presenza di versioni contrastanti”.
COME SAPPIAMO: il caso di archiviazione della denuncia penale, NON comporta automaticamente la restituzione del porto d’armi e il venir meno del divieto detenzione armi.
A seguito di tutto questo, le P.A. territorialmente competenti, avevano iniziato il procedimento per la emissione del divieto detenzione armi art. 39 tulps e per la revoca del porto d’armi.
L’interessato aveva provveduto a depositare le sue osservazioni nei termini previsti.
Nonostante le giustificazioni date per iscritto, all’interessato veniva fatto un divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s. nonché la revoca del porto d’armi.
Successivamente, l’interessato per il tramite di un legale proponeva ricorso gerarchico al Ministero degli Interni, ma tale ricorso gerarchico veniva espressamente respinto con provvedimento del 16/11/2021 prot.**7/PAS/10171.*/***.
*** *** ***
L’interessato di recente si è rivolto al nostro studio legale per chiedere assistenza legale per togliere il divieto detenzione armi art. 39 t.u.l.p.s..
Noi dello studio abbiamo analizzato tutti i fatti dall’inizio alla fine e ci siamo subito convinti che il provvedimento di divieto andava revocato perché ingiusto e l’interessato, non meritava di avere a suo carico un divieto detenzione armi.
A seguito di tutte queste considerazioni e analisi tecnico-giuridiche, ci siamo mossi subito con istanze di riesame e revoca in autotutela e richieste di riapertura del procedimento, andando a motivare quei punti salienti, che secondo noi, rendevano il provvedimento di divieto ingiusto.
Noi dello studio legale, abbiamo sempre sostenuto che vi è un obbligo di riesame, in quanto il provvedimento non può avere efficacia sine diem, a la giurisprudenza amministrativa a tutti i livelli, ha ampiamente confermato questo principio.
La richiesta di riesame in autotutela era stata impostata secondo le logiche puntuali di alcuni pochi ma importanti passaggi del diritto amministrativo delle armi.
La P.A., a seguito della istanza di riesame, ha effettuato una istruttoria davvero completa, approfondita non lasciando nulla al caso e con elevata professionalità e con provvedimento Prot. n. 02**84* del 29/09/2025 notificato all’interessato il 14/10/2025, ha REVOCATO il divieto detenzione armi.
CONCLUSIONE
A seguito di questa attività puntuale, la Prefettura ha provveduto alla revoca del divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti del nostro assistito, senza dover fare ricorso al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia).
CONTATTA LO STUDIO LEGALE TELEFONO 051/4198694
PER URGENZE Mobile 333/3885997WhatsApp333/3885997
email studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it
TELEFONO 051/4198694
