L’omessa custodia di armi, è una cosa che può capitare e talvolta è difficile distinguere il limite tra’ una giusta e diligente custodia delle armi e custodia sbagliata o carente.
Oggi lo faremo per dare una semplice spiegazione a cacciatori, tiratori sportivi e legali detentori di armi.
Ovviamente ogni caso è diverso da un altro.
In caso di omessa custodia di armi, scatta subito:
- il Divieto detenzione armi ex art. 39 TULPS;
- la Revoca del porto d’armi;
- la Denuncia Penale;
- il Ritiro cautelativo di armi ( spessissimo);
In questa materia, la Questura e la Prefettura, hanno una loro autonomia di valutazione rispetto alla denuncia penale e al procedimento penale.
Quindi in caso di omessa custodia si instaurano diversi procedimenti, cioè 2 procedimenti di diritto amministrativo delle armi e uno penale, che vanno tutti affrontati correttamente e con competenza specifica.
*** *** ***
Partiamo dal presupposto che non sempre è facile per il giudice stabilire se si configura questo specifico reato.
Si ha omessa custodia di armi, con riferimento alle fattispecie previste dagli agli art. 20 e 20-bis della legge n. 110 del 1975.
DUE TIPI DI OMESSA CUSTODIA DELLE ARMI
L’ art. 20 e l’art. 20-bis che sono in sono in rapporto di specialità tra loro:
– il primo stabilisce un generale dovere di diligenza nella custodia delle armi;
– il secondo impone obbligo di evitare che soggetti quali minori, incapaci, inesperti ecc. ecc., possano venire in possesso di armi.
L’art. 20 legge n. 110/75 prevede che la custodia di armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Si tratta di un obbligo che si può ritenere correttamente adempiuto quando vengono poste in essere quelle cautele minime che di regola si possono pretendere da una persone di normale diligenza.
L’art. 20-bis legge n. 110/75 (è stato aggiunto dalla legge del 12 luglio 1991 n. 203) punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi da guerra o comuni da sparo, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie per impedire che minori di 18 anni, persone incapaci anche parzialmente o persone imperite nel loro maneggio, giungano ad impossessarsene agevolmente.
E’ prevista l’emanazione di un regolamento che stabilisca le misure da adottare per la custodia della armi nelle abitazioni( D.lgs 204/20109).
CONCLUSIONE
L’art. 20 legge n. 110/75 prevede che la custodia di armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Si tratta di un obbligo che si può ritenere correttamente adempiuto quando vengono poste in essere quelle cautele minime che di regola si possono pretendere da una persone di normale diligenza.
L’art. 20-bis legge n. 110/75 è una ipotesi più grave ed è punito con una pena maggiore, salvo quanto previsto dal terzo comma, cioè ( nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva e nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria ).
L’omessa custodia di armi è considerata un reato di pericolo, significa che la punibilità non dipende dal verificarsi di un evento dannoso (come un furto o un uso improprio), ma dalla mera omissione di cautele idonee a prevenire tali eventi.
PER UNA CONSULENZA LEGALE TELEFONO 051/4198694
Cellulare 333/3885997 WhatsApp 333/3885997
email studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it