QUESITO: Ci è stato richiesto di spiegare in che modo bisogna detenere le armi in casa da parte di un legale detentore di armi e se vi sono delle modalità particolari per custodire le armi.
In passato abbiamo parlato dei due aspetti di omessa custodia di armi, l’ipotesi normale e quella più grave https://www.avvocatoarmiecaccia.it/2025/07/03/omessa-custodia-di-armi-facciamo-chiarezza/
Non possiamo rispondere a tutte le richieste che ci pervengono, ma come già detto di solito cerchiamo di selezionare i casi più frequenti che si verificano, le richieste maggiori e i casi risolti, in modo da dare un indirizzo o una corretta informazione a che ci segue, in questa materia complessa e articolata, del diritto delle armi.
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Oggi vi parliamo della problematica comune del come custodire le armi e le materie esplodenti.
Per rendere semplice l’argomento vi faremo un esempio concreto ovvero di quale sia il concetto o “principio di corrette cautele” nella custodia delle armi.
Una cacciatore, legale detentore di armi, aveva nascosto dei fucili da caccia legalmente denunciati sotto un mobile di casa.
A seguito di un controllo ed altro venne denunciato per omessa custodia.
Il tribunale di primo grado condannava l’interessato per omessa custodia di armi, perché: “ l’imputato aveva trascurato di adoperare nella custodia dei fucili che deteneva legittimamente, le cautele necessarie per evitare che altre persone possano impossessarsene facilmente, nascondendole sotto il mobile della camera da letto”.
A seguito di tale condanna il l’interessato ha fatto ricorso di legittimità per violazione della legge n. 110 del 1975 art. 20, sostenendo che la stessa legge ha lo scopo di evitare un accesso agevole all’arma o alle armi da parte di terzi NON parla di obbligo di dotarsi di dispositivi antifurto.
Lo scopo della norma sarebbe quello di evitare che con l’accesso da parte di terzi alle armi si creino situazioni di pericolo, ma in questo caso pericolo non sussisteva perché l’arma era nascosta.
Il ricorso per Cassazione è stato vinto, in quanto la Corte ha spiegato che la legge n. 110 del 1975 all’articolo 20 ( omissioni di cautele necessarie per la custodia delle armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto il suo contenuto.
Atteso che è il giudice di merito a dover stabilire se nel caso concreto, la persona abbia custodito l’arma con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.
Fermo restante il principio del merito al caso concreto, in questo caso la motivazione della condanna della persona interessata era generica e senza riferimenti concreti al fatto.
In sostanza la sentenza di condanna è stata annullata dalla Corte di Cassazione con sent. n. 50455/17 con riferimento all’art. 20 comma 2° L. 110/1975, siccome la impugnata sentenza non consentiva di verificare le ragioni per le quali gli argomenti della difesa erano stati disattesi.
CONCLUSIONE
La sentenza di condanna è stata annullata e da tutto questo si ricava un principio a carattere generale, cioè la legge sulla omessa custodia non parla di dotarsi di particolari dispositivi antifurto, ma semplicemente la legge dispone che bisogna evitare un accesso agevole alle armi da parte di terzi.
NOTA: fermo restante il principio affermato da questa importante sentenza della Cassazione, noi consigliamo di munirsi di sistemi diretti o indiretti per evitare che le armi possono entrare in possesso di terzi.
PROSSIMAMENTE parleremo di:
Diritto Amministrativo delle Armi
- Come togliere il Divieto Detenzione Armi art. 39 T.U.L.P.S.;
- Ricorso al TAR per il Porto d’Armi;
- Come ottenere il porto d’Armi;
- Legittima Difesa;
- Interesse “pretensivo” ad aver il Porto d’Armi;
- Come acquistare legalmente un’Arma;
- Porto d’armi per Difesa Personale;
- Del principio ” di motivazione rinforzata”;
- Concetto di ” Affidabilità ” nel Diritto Amministrativo delle Armi;
- Problematiche più Frequenti del Diritto Delle Armi;
- Casi e questioni di maggiore importanza e più frequenti;
- il Porto d’Armi NON è un Diritto ma un Interesse Legittimo;
poi anche di:
Diritto delle Caccia e delle Gestione Faunistica
- News commento al D.L. di Modifica della legge 157/92( Legge sulla attività Venatoria);
- Caccia e Attività Venatoria;
- Balistica Venatoria ( canna liscia e canna rigata);
- Gestione Fauna Selvatica e prelievo venatorio;
- Approfondimenti tecnico/giuridici sulla legge 157 ( legge quadro sulla attività venatoria);
- Approfondimento tecnico/scientifici sulla fauna selvatica;
- Sugli approfondimenti del convegno su Orsi e Lupi problematici, ordinanze di abbattimento e sospensive del TAR.
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