Omicidio colposo in una battuta di caccia, divieto detenzione armi annullato dal TAR, caso risolto.

Oggi vi parliamo di un altro caso risolto dal nostro studio legale, riguardante un caso di omicidio colposo avvenuto in una battuta di caccia e del ricorso vinto che ha avuto come conseguenza, l’annullamento, da pare del (TAR) Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, del divieto detenzione armi che era stato emesso dalla Prefettura a seguito dell’incidente di caccia, nei confronti del nostro assistito.

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Si è verificato un omicidio durante una battuta di caccia agli ungulati.

La vittima è stata attinta da un colpo di carabina di grosso calibro.

A seguito di tale infausto evento, la Prefettura ha emesso il divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti dell’interessato.

Successivamente anche la Questura ha emesso il provvedimento di revoca del porto d’armi.

Inoltre si aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposo con relativa condanna definitiva.

A distanza di un po di tempo, l’interessato ha chiesto la riabilitazione penale.

Ottenuta la riabilitazione penale ha richiesto nuovamente di poter ottenere il porto d’armi e anche la revoca del divieto detenzione armi.

La domanda di revoca del divieto detenzione armi ex art. 39 tulps gli è stata respinta.

A seguito di tutto questo,  tramite un legale di fiducia, ha presentato ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale, per chiedere l’annullamento del divieto,  ma il ricorso è stato respinto.

A seguito di tale rigetto si è rivolto al nostro studio legale per essere seguito nella proceduta per l’annullamento del divieto detenzione armi munizioni e materiali esplodenti.

Noi dello studio legale abbiamo subito iniziato l’attività con più richieste di riesame del divieto armi per il nostro assistito;

ma la Prefettura non ha mai riscontrato le istanze, cioè non ha mai dato risposte.

A seguito di tale silenzio inadempimento abbiamo presentato un ricorso al TAR con vittoria e condanna della amminstrazione.

In un secondo momento la P.A. per evitare la condanna e l’annullamento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ha reiterato..!! il provvedimento di diniego “ di notte tempo..!!” ovvero nell’arco di poche..! ore.

A seguito del secondo provvedimento di diniego abbiamo presentato nuovamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Fissata la nuova udienza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR), con la sentenza n. 01916/2025 ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato il divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti del nostro assitito.

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Questa importantissima decisione merita di essere commentata ed evidenziata nella giurisprudenza ed  è destinata a diventare un riferimento giurisprudenziale di particolare importanza, perché tecnicamente e giuridicamente perfetta.

La sentenza ha reso giustizia e ha affermato e specificato i principi fondamentali previsti dalla legge, che regolano il procedimento amministrativo nell’ambito del diritto amministrativo delle armi.

Come abbiamo più volte sostenuto, il divieto detenzione armi ai sensi dell’art. 39 tulps, non può avere efficacia sine diem e l’istruttoria deve essere completa, approfondita e rispettare i canoni previsti dalla legge.

Ricordiamo che in questa materia del “ DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLE ARMI” e nel processo amministrativo, ci sono regole, procedure e principi totalmente diverse dal diritto penale e dal diritto civile.

NOTA: occorre precisare che la Prefettura e la Questura hanno una propria autonomia decisionale rispetto all’evento e al processo penale e/o processo civile;

SIGNIFICA: che l’assoluzione penale, la riabilitazione penale, il ritiro della denuncia/querela NON comporta automaticamente il rilascio del porto d’armi o l’annullamento del divieto detenzione armi;

Prefettura e Questura hanno una loro autonomia.

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NOTEVOLE DIFFERENZA TRA: Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto Amministrativo delle Armi.

1)Nel Diritto penale e nel Diritto civile si parla per grandi linee di “diritto soggettivo”.

2) Nel Diritto Amministrativo delle armi si parla di “interesse legittimo”.

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SUCCESSIVAMENTE: pubblicheremo un video  per spiegare chiaramente questo caso e per spiegare le differenze tra:

  1. Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto Amministrativo delle Armi;
  2. Diritto soggettivo e Interesse legittimo.

Siamo pienamente soddisfatti per il risultato, anche perché questa importantissima sentenza è destinata a fare giurisprudenza in questa materia così complessa e difficile quale il diritto amministrativo delle armi.

CONCLUSIONE

La causa è stata vinta e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha annullato il divieto detenzione armi nei confronti del nostro assistito.

La sentenza ci è stata notificata il 23 dicembre 2025.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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