Un altro importante caso risolto dal nostro studio legale per un diniego di licenza di porto di fucile uso caccia in pendenza di ricorso al TAR.
Oggi vi parliamo di questo caso risolto, perché riguarda il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia in presenza di un c.d. reato ostativo.
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L’interessato per molto tempo ha cercato di avere la licenza di porto di fucile uso caccia, ma la domanda veniva continuamente respinta.
Tra le motivazioni del diniego, la presenza di un c.d. reato ostativo, oltre ad un’altra serie di segnalazioni di reati contro la persona e contro il patrimonio.
Di fronte a questo continuo e ripetuto diniego, l’interessato si era un po scoraggiato, ma comunque aveva deciso di rivolgersi al nostro studio legale.
Per prima cosa abbiamo presentato istanza di riesame del diniego della licenza di porto d’armi uso caccia.
Successivamente abbiamo fatto un po’ di “pulizia” nella banca dati interforze, perché molte delle segnalazioni di polizia e denunce varie, risultavano infondate e quindi ne abbiamo chiesto la cancellazione.
Rimaneva soltanto la questione del c.d. reato ostativo risalente nel tempo.
Oltre alle diverse istanze di riesame e note integrative, abbiamo provveduto a presentare anche una istanza di riabilitazione penale.
Prima della istanza di riabilitazione, abbiamo depositato il ricorso al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) avverso il diniego del porto d’armi.
Noi dello studio abbiamo sempre condiviso e sostenuto un importante orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di reati c.d. ostativi, trà queste ricordiamo anche l’importante sentenza FRATTINI ( compianto Presidente del Consiglio di Stato).
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che, anche per i reati c.d. ostativi il porto d’armi può essere rilasciato, dovendo necessariamente attuare una lettura costituzionalmente orientata della norma.
Poi i Tribunali Amministrativi hanno precisato, che la licenza di porto d’armi può essere rilasciata anche in presenza di c.d. reato ostativo, anche senza riabilitazione penale, se la condanna penale riguarda una pena pecuniaria.
In pendenza del ricorso al TAR, abbiamo anche depositato istanza di riabilitazione nell’interesse del nostro assistito.
La riabilitazione tardava ad arrivare per via di un errore burocratico.
Per consentire la riabilitazione penale abbiamo anche cercato di far rinviare la decisione del TAR sul ricorso del porto d’armi.
Nel contempo il tribunale penale aveva proceduto alla estinzione del reato.
NOTA: noi consigliamo sempre di fare la riabilitazione e non l’estinzione del reato.
La riabilitazione penale non è arrivata in tempo( per via dell’errore burocratico) ma il ricorso al TAR comunque era pendente e la causa stava per andare in decisione.
Anche in pendenza di ricorso, abbiamo continuato a chiedere, con istanze di riesame, il rilascio della licenza di porto d’armi uso caccia.
A seguito del ricorso al TAR Calabria R.G. n. 1490/2023, la autorità di PS ha provveduto a fare un nuovo e attento riesame del caso.
La autorità di P.S. ha preso molto tempo per analizzare tutta la corposa documentazione prodotta dal nostro studio, più tempo del dovuto, analizzando anche la documentazione allegata al ricorso.
Dopo una istruttoria abbastanza lunga di quasi 8 mesi, il dirigente di P.S. e il responsabile del procedimento, hanno fatto davvero un ottimo lavoro ovvero una istruttoria approfondita e completa.
Hanno valutato tutto il fascicolo dell’interessato, proprio per evitare il giudizio del TAR e dare una giusta semplificazione alla funzione pubblica.
Con molta professionalità, hanno svolto una efficiente e approfondita istruttoria, non trascurando nulla.
A seguito di questo ulteriore approfondimento, la Autorità di PS ha rilasciato la licenza di porto d’armi uso caccia al nostro assistito.
L’ amministrazione, ha valutato l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia di reato ostativo e ha rilasciato il porto d’armi anche in presenza di un reato c.d. ostativo definitivo.
Siamo soddisfatti del risultato e soddisfatti del fatto che ci sono funzionari e dirigenti molto preparati in materia.
In questo caso la funzione pubblica è stata esercitata con imparzialità, efficienza, diligenza, così come prevede la legge sul procedimento e anche la costituzione.
Tutto ciò fa onore al loro lavoro e alla istituzione di appartenenza.
Ottenuto il porto d’armi, noi dello studio abbiamo chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di estinguere la causa per cessata materia del contendere, depositando anche copia della licenza di porto d’armi uso caccia appena rilasciata all’interessato.
CONCLUSIONE
La licenza di porto di fucile uso caccia è stata rilasciata all’interessato anche in presenza di un reato c.d. ostativo anche se molto risalente nel tempo, senza riabilitazione penale e prima della decisione del ricorso al TAR.
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